Un operatore che vende prodotti biologici via Internet (cioè, una piattaforma online su Internet) deve ottenere una “certificazione biologica” o equivale a vendere prodotti in un negozio?

Sì, l’operatore deve ottenere la certificazione biologica perché la piattaforma internet non può essere considerata come “stoccaggio in connessione con il punto vendita”. Il regolamento (UE) 2018/848 stabilisce le norme sulla produzione biologica e sull’etichettatura dei prodotti biologici. L’articolo 34, paragrafo 1, di tale regolamento stabilisce che “prima di immettere qualsiasi prodotto sul mercato come “biologico” o “in conversione” o prima dei periodi di conversione, gli operatori e i gruppi di operatori di cui all’articolo 36 che […] immagazzinano […] o che immettono tali prodotti sul mercato notificano la loro attività alle autorità competenti dello Stato membro in cui è esercitata e in cui la loro impresa è soggetta al sistema di controllo.” 

Inoltre, l’articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848 stabilisce che “qualora gli operatori o i gruppi di operatori subappaltino una delle loro attività a terzi, sia l’operatore che i gruppi di operatori e i terzi si conformano al paragrafo 1, a meno che l’operatore o il gruppo di operatori non abbia dichiarato nella notifica di cui al paragrafo 1 che rimane responsabile per quanto riguarda la produzione biologica e che non ha trasferito tale responsabilità al subappaltatore. In tali casi, l’autorità competente o, se del caso, l’autorità o l’organismo di controllo verifica che le attività subappaltate siano conformi al presente regolamento nel contesto del controllo che effettua sugli operatori o sui gruppi di operatori che hanno subappaltato le loro attività.” 

Ciò significa che una piattaforma commerciale internet, anche quando la distribuzione o l'”immissione del prodotto sul mercato” è stata subappaltata, deve aderire al sistema di certificazione biologica. 

Inoltre, l’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848 prevede che “Gli operatori che vendono prodotti biologici preimballati direttamente al consumatore o all’utilizzatore finale sono esentati dall’obbligo di notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo e dall’obbligo di essere in possesso di un certificato di cui all’articolo 35, paragrafo 2, purché non […] negozio diverso da quello in connessione con il punto vendita […]”. Affinché i prodotti possano essere venduti «direttamente al consumatore finale nel punto di vendita» ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 2, è necessario che la vendita avvenga in presenza sia dell’operatore o del suo personale di vendita sia del consumatore finale. Nel caso delle vendite via Internet, i prodotti vengono immagazzinati nel punto di spedizione, ma c’è una fase tra lo stoccaggio e la consegna al consumatore finale (cioè, per posta). 

Inoltre, lo stoccaggio di prodotti biologici è soggetto a determinati requisiti di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2018/848. L’operatore che detiene fisicamente il prodotto biologico durante lo stoccaggio è tenuto a sottoporre il proprio impegno al sistema di controllo biologico sopra indicato. A tale riguardo, considerando la somiglianza tra l’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 e l’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848, occorre tenere presente la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-289/16 relativa all’interpretazione delle disposizioni analoghe di cui all’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, pubblicamente disponibile qui: 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-289/16

 “L’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, deve essere interpretato nel senso che, affinché i prodotti possano essere considerati venduti «direttamente», ai sensi di tale disposizione, al consumatore o all’utilizzatore finale,  è necessario che la vendita avvenga in presenza sia dell’operatore o del suo personale di vendita che del consumatore finale.” Ciò conferma che una piattaforma internet non può essere esentata dalla certificazione biologica perché la vendita del prodotto non avviene in presenza di entrambi gli operatori.

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