Col recente Decreto il Ministero DM 2022/05/20 n. 229771 ha voluto rivedere e semplificare le norme relative all’Etichettatura dei prodotti BIOLOGICI, mettendole sostanzialmente in linea col nuovo regolamento Europeo n. 848 .
l’articolo n. 11 del suddetto Decreto indica infatti :
- II numero di codice dell’Organismo di controllo che compare in etichetta ai sensi dell’art. 32, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento, è rappresentato dal codice attribuito dalla competente autorità del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a ciascun Organismo di controllo al momento della autorizzazione ad operare. Il numero di codice è composto dalla sigla ‘IT’, seguita dal termine ‘BIO’, seguito da numero di tre cifre, stabilito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
- Al fine di assicurare un sistema di controllo che permetta la tracciabilità dei prodotti in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, gli Organismi di controllo attribuiscono un numero di codice a tutti gli operatori o gruppi di operatori controllati.
- Qualora il logo biologico dell’UE sia riportato in più parti di una confezione, si è tenuti ad indicare le diciture previste dalla regolamentazione UE in relazione ad uno solo dei loghi riportati sulla confezione.
Viene quindi meno l’obbligo di riportare le indicazioni “organismo di controllo autorizzato dal Mipaaf” e soprattutto “operatore controllato n.” che imponeva di riportare in etichetta il codice attribuito all’Operatore da parte dell’Organismo di Certificazione .
Rimane obbligatorio solo quanto dalla normativa europea.
Il codice operatore viene quindi sempre assegnato all’Operatore quale identificativo al fine soprattutto di consentire la rintracciabilità dell’azienda, ma non dovrà essere più riportato in etichetta.
Schematicamente l’etichetta si presenterà come segue:
IT BIO XXX
Agricoltura Italia
Rimane quindi l’obbligo di indicare il codice dell’organismo che controlla l’operatore, e la provenienza degli ingredienti biologici del prodotto.
Ricordiamo che quanto sopra è quanto avveniva già da tempo negli altri paesi dell’Unione Europea.
I prodotti biologici etichettati in conformità al precedente Decreto Ministeriale 18 luglio 2018 n. 6793, nonché le etichette già stampate prima dell’entrata in vigore del decreto potranno essere immessi sul mercato o utilizzate fino all’esaurimento delle scorte.