Sì. L’articolo 2 del regolamento (UE) 2018/848 stabilisce l’ambito di applicazione della legislazione biologica dell’UE nei seguenti termini: “Il presente regolamento si applica ai seguenti prodotti provenienti dall’agricoltura, compresi l’acquacoltura e l’apicoltura elencati nell’allegato I del TFUE, e ai prodotti originari di tali prodotti, qualora tali prodotti siano o non siano destinati ad essere prodotti, preparati, etichettati, distribuiti, immessi sul mercato, importati o esportati dall’Unione:
a) prodotti agricoli vivi o non trasformati, compresi sementi e altro materiale riproduttivo vegetale;
b) prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti;
c) mangimi.
Il presente regolamento si applica anche a taluni altri prodotti strettamente connessi all’agricoltura elencati nell’allegato I del presente regolamento, qualora siano o non siano destinati ad essere prodotti, preparati, etichettati, distribuiti, immessi sul mercato, importati o esportati dall’Unione.”
I funghi commestibili sono ortaggi (secondo la nomenclatura combinata3) e sono elencati nell’allegato I del TFUE. Tali prodotti rientrano pertanto nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/848.
Le norme generali sulla produzione vegetale biologica e le norme specifiche relative alla produzione di funghi biologici (allegato II, parte I, punto 2.1, del regolamento (UE) 2018/848) si applicano alla produzione di funghi commestibili. Queste regole si applicano all’intero corpo fungino, incluso il micelio. Un prodotto costituito da substrati per funghi e tessuti per la coltivazione è considerato “materiale riproduttivo” per la produzione di funghi. Può essere certificato come biologico, fatto salvo il rispetto di tutte le norme applicabili.
Ad esempio, essendo materiale di moltiplicazione, punto 1.8.2. dell’allegato II, parte I, devono essere rispettati: “Per ottenere materiale riproduttivo vegetale biologico da utilizzare per la produzione di prodotti, diversi dal materiale riproduttivo vegetale, la pianta madre e, se del caso, altre piante destinate alla produzione di materiale riproduttivo vegetale devono essere state prodotte conformemente al presente regolamento per almeno una generazione, o, nel caso di colture perenni, per almeno una generazione durante due stagioni di crescita.”
Il micelio da utilizzare per la produzione di funghi commestibili deve quindi derivare da un micelio madre che è già stato coltivato secondo le norme di produzione biologica e per almeno un ciclo. Non è necessario alcun altro periodo di conversione, in quanto la conversione è collegata alla particella e, conformemente all’allegato II, parte I, punto 2.1, del regolamento (UE) 2018/848, i substrati possono essere utilizzati nella produzione di funghi se sono composti solo dai componenti elencati in tale punto.