Il termine “bio” può essere utilizzato sull’etichetta dei detergenti?

L’ambito di applicazione della legislazione biologica dell’UE è stabilito all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 e riguarda i prodotti agricoli non trasformati e i prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti.

I detergenti non sono prodotti agricoli non trasformati o trasformati per l’uso alimentare e, di conseguenza, i detergenti non rientrano nell’ambito di applicazione della legislazione biologica dell’UE e non possono essere né certificati come biologici, né etichettati o pubblicizzati utilizzando il logo biologico dell’UE.

Tuttavia, l’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 prevede che: “In particolare, i termini elencati nell’allegato IV e i loro derivati e abbreviazioni, quali ‘bio’ ed ‘eco’, singolarmente o in combinazione, possono essere utilizzati in tutta l’Unione e in qualsiasi lingua elencata in tale allegato per l’etichettatura e la pubblicità dei prodotti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, conformi al presente regolamento.”

Inoltre, l’articolo 30, paragrafo 2, stabilisce: “Per i prodotti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, i termini di cui al paragrafo 1 del presente articolo non possono essere utilizzati in nessuna parte dell’Unione, in nessuna delle lingue elencate nell’allegato IV, per l’etichettatura, il materiale pubblicitario o i documenti commerciali di un prodotto non conforme al presente regolamento.

Inoltre, nell’etichettatura o nella pubblicità non possono essere utilizzati termini, compresi i termini utilizzati nei marchi o nelle denominazioni sociali, o pratiche se possono indurre in errore il consumatore o l’utilizzatore suggerendo che un prodotto o i suoi ingredienti sono conformi al presente regolamento.”

Pertanto, la legislazione biologica dell’UE non impedisce l’uso di termini che si riferiscono al metodo di produzione biologica, come “bio” o “eco”, in prodotti non correlati a prodotti agricoli o non rientranti nell’ambito di applicazione della legislazione biologica dell’UE, o ogniqualvolta non siano tali da indurre in errore i consumatori.

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