Aperto il Bando sui PARCHI AGRISOLARI

Fino al 27 di ottobre possono essere presentate le domande per la realizzazione dei “Parchi Agrisolari”, ovvero la realizzazione di impianti Fotovoltaici sui tetti, tettoie, ed anche serre, delle aziende agricole e agroindustriali. L’obiettivo è l’ammodernamento e l’utilizzo di tetti di edifici ad uso produttivo agricolo, zootecnico ed agroindustriale per la produzione di energia rinnovabile tramite l’installazione di pannelli fotovoltaici.

Beneficiari

  • Imprenditori Agricoli in forma individuale e societaria (art. 2135 c.c.)
  • Imprese agroindustriali, (codice ATECO pubblicato apposito elenco)
  • Indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’articolo 2135 del Codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n.228.

«Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2135 del Codice civile, …. prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi.

Finalità

  • erogazione di un contributo a fondo perduto per la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale.
  • In particolare, si intende selezionare e finanziare progetti che prevedono l’acquisto e la posa in opera di pannelli fotovoltaici sui tetti di fabbricati strumentali all’attività dei Soggetti beneficiari, ivi compresi quelli destinati alla ricezione ed ospitalità nell’ambito dell’attività agrituristica
  • Unitamente a tale attività, possono (non è un vincolo) essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi di Riqualificazione ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture:

a) rimozione e smaltimento dell’amianto (o, se del caso, dell’eternit) dai tetti, in conformità alla normativa nazionale di settore vigente: tale procedura deve essere svolta unicamente da ditte specializzate, iscritte nell’apposito registro;

b) realizzazione dell’isolamento termico dei tetti: la relazione tecnica del professionista abilitato dovrà descrivere e giustificare la scelta del grado di coibentazione previsto in ragione delle specifiche destinazioni produttive del fabbricato, anche al fine di migliorare il benessere animale;

c) realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria): la relazione del professionista dovrà dare conto delle modalità di aereazione previste in ragione della destinazione produttiva del fabbricato; a ogni modo, il sistema di areazione dovrà essere realizzato mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell’aria, anche al fine di migliorare il benessere animale.

Vincolo fondamentale

Possono essere ammessi ai contributi previsti dal Decreto “Parco Agrisolare” esclusivamente i progetti di realizzazione di impianti fotovoltaici la cui energia elettrica prodotta sarà destinata a soddisfare il fabbisogno energetico della azienda agricola nella titolarità del Soggetto Beneficiario (cosiddetti impianti in regime di cessione parziale/autoconsumo) e se la loro capacità produttiva non supera il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell’azienda agricola, compreso quello familiare.

Per “fabbisogno energetico dell’azienda” si intende il fabbisogno energetico delle utenze elettriche e termiche che insistono sul medesimo sito produttivo/unità locale in cui è ubicato il fabbricato/edificio/manufatto destinatario dell’intervento da realizzare.

La vendita di energia elettrica è consentita nella rete purché sia rispettato il limite di autoconsumo annuale. Il vincolo del fabbisogno energetico dell’azienda non è previsto per il settore della trasformazione dei prodotti agricoli in non agricoli.

Altre regole

Il valore dell’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico non dovrà essere superiore del 5% della somma dei consumi medi annui di energia elettrica e degli eventuali consumi equivalenti associati all’uso diretto di energia termica e/o di combustibili utilizzati per la produzione di energia termica ad uso dell’azienda nel sito in cui è realizzato l’intervento.

Qualora l’azienda/impresa abbia avviato l’attività imprenditoriale in data successiva al 1° gennaio 2021 (e comunque non oltre il 30 settembre 2021), è consentito stimare i consumi di energia elettrica riferibili a un intero anno solare a partire dai consumi attestabili dalle bollette disponibili, effettuando una proporzione sui mesi di effettivo consumo (che dovranno essere al minimo pari a un intero trimestre) rapportati ai dodici mesi solari, fermo restando i limiti sul volume di affari relativo all’anno fiscale 2021 (superiore a 7.000€).

Ogni singola Proposta deve essere riferita al progetto di un solo impianto fotovoltaico (e degli eventuali interventi complementari), da realizzarsi esclusivamente presso uno dei siti produttivi, ovvero unità locali dell’azienda, così come desumibili dalle visure camerali, e dimensionato al fine di soddisfare il fabbisogno energetico dello specifico sito/unità locale.

Nei limiti delle spese massime ammissibili è possibile inviare, da parte del medesimo Soggetto Beneficiario, più Proposte, che dovranno essere riferite a differenti impianti fotovoltaici (ed eventuali interventi complementari) da realizzare sui diversi siti produttivi, ovvero unità locali dell’azienda.

L’impianto fotovoltaico dovrà essere installato sulle coperture di fabbricati esistenti strumentali all’attività agricola, ivi compresi quelli destinati alla ricezione e all’ospitalità nell’ambito dell’attività agrituristica, che siano nella disponibilità del Soggetto Beneficiario, regolarmente accatastati alla data di invio della Proposta con annotazione, nella relativa posizione catastale, del riconoscimento della ruralità fiscale. L’annotazione del riconoscimento della ruralità fiscale non è richiesta nel caso in cui al fabbricato rurale sia stata attribuita la categoria catastale D/10.

È inoltre consentita l’installazione dell’impianto fotovoltaico esclusivamente su serre esistenti, alla data di invio della Proposta, che risultino strumentali all’attività agricola del Soggetto Beneficiario e per le quali, secondo la normativa vigente in materia, non risulta necessario l’accatastamento.

La strumentalità effettiva del fabbricato e/o della serra all’attività del Soggetto Beneficiario dovrà essere attestata tramite opportune evidenze documentali, ovvero da una relazione tecnica descrittiva.

L’avvio e la conclusione dei lavori sono subordinati al conseguimento degli eventuali pertinenti titoli autorizzativi alla costruzione e all’esercizio dell’impianto.

I lavori di realizzazione dell’impianto fotovoltaico devono essere avviati successivamente all’invio della Proposta e si considerano conclusi quando sono rispettate tutte le seguenti condizioni:

– tutti i componenti principali (moduli e inverter) e secondari risultano installati e collegati;

– l’impianto è entrato in esercizio, ovvero è collegato con il sistema elettrico nazionale, così come risultante dal portale GAUDI’ di Terna e da evidenze documentali (Verbali di installazione dei misuratori per la contabilizzazione dell’energia, Regolamento di esercizio).

Entità dell’aiuto

Per le aziende agricole 40% delle spese ammissibili. Le aliquote di aiuto su indicate possono essere maggiorate di 20 punti percentuali per:

– i giovani agricoltori o gli agricoltori che si sono insediati nei cinque anni precedenti la data della domanda di aiuto;

gli investimenti collettivi, come impianti di magazzinaggio utilizzati da un gruppo di agricoltori o impianti di condizionamento dei prodotti agricoli per la vendita;

– gli investimenti in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (paesaggistici, idrogeologico) ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013*.

*Articolo 32 Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici 1. Gli Stati membri, in base al disposto dei paragrafi 2, 3 e 4, designano le zone ammissibili alle indennità di cui all’articolo 31 classificandole come segue: a) zone montane; b) zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane, nonché c) altre zone soggette a vincoli specifici.

Per le regioni meno sviluppate: Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna; il finanziamento a fondo perduto è del 50% delle spese ammissibili.

Entità dell’aiuto Per gli investimenti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli 40% delle spese ammissibili.

Entità dell’aiuto Per gli investimenti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli 40% delle spese ammissibili. Per le regioni meno sviluppate: Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna:

50% delle spese ammissibili

Entità dell’aiuto Per gli investimenti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli in non agricoli:

30% dei costi ammissibili.

Ove richiesto dal beneficiario, potranno essere altresì finanziati interventi collaterali tesi all’efficientamento energetico degli edifici. L’intensità di aiuto può essere aumentata di:

– 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese (meno di 50 occupati e fatturato non superiore a 10 milioni €)

– 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese (meno di 250 occupati e fatturato non superiore a 50 milioni €)

– 15 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all’art. 107, par. 3, lett. a) del Trattato*.

*3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all’articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale; Regioni ammissibili agli aiuti a norma dell’articolo 107.

Interventi e spese ammissibili

La misura ammette impianti fotovoltaici, con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 500 kWp.

La spesa massima ammissibile per singolo progetto è pari a euro 750.000, nel limite massimo di euro 1.000.000 per singolo Soggetto beneficiario.

Per la realizzazione di impianti fotovoltaici sono considerate ammissibili, ove effettivamente sostenute e comprovate, le seguenti spese:

  • acquisto e posa di moduli fotovoltaici, inverter, software di gestione, ulteriori componenti di impianto; ▪ sistemi di accumulo;
  • fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi;
  • costi di connessione alla rete; fino a un limite massimo di euro 1.500,00/KWp per l’installazione dei pannelli fotovoltaici e fino ad ulteriori euro 1.000,00/Kwh e non eccedente 50.000€ ove siano installati anche sistemi di accumulo.

Qualora siano installate colonnine di ricarica elettrica per la mobilità sostenibile e per le macchine agricole, potrà essere riconosciuta, in aggiunta ai massimali su indicati, una spesa fino ad un limite massimo ammissibile pari a € 1.500,00 a dispositivo di ricarica wallbox non superiore ai 22 kW, € 4.000 colonnina di ricarica non superiore 22 kW, € 250 a kW e fino max € 15.000 dispositivo di ricarica superiore ai 22 kW.

Interventi e spese ammissibili per:

  • rimozione e smaltimento dell’amianto, ove presente, e l’esecuzione di interventi di realizzazione o
  • miglioramento dell’isolamento termico e della coibentazione dei tetti e/o
  • di realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria).

Sono considerate ammissibili, ove effettivamente sostenute e comprovate, le seguenti spese: demolizione e ricostruzione delle coperture e fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi, fino ad un limite massimo ammissibile di euro 700,00/KW di fotovoltaico.

Per tutti gli interventi elencati, sono ammissibili – nei limiti massimi indicati– le spese di progettazione, asseverazioni ed altre spese professionali richieste dal tipo di lavori, comprese quelle relative all’elaborazione e presentazione dell’istanza, direzione lavori e collaudi, se prestate da soggetti esterni all’impresa.

Chi è interessato può rivolgersi a Bioagricoop che ha attuato una collaborazione specifica con ESCO (Energy Service Company) che si occupa di servizi inerenti all’efficienza energetica.

     


     

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