Piano d’azione nazionale per il Biologico (PAN Bio): LE SPECIFICHE

Grazie alla legge nazionale L. 23/2022 il Pan Bio è da considerarsi a tutti gli effetti la strategia nazionale e unica per il biologico italiano. Questo provvedimento è frutto di un’analisi dettagliata del settore, le sue azioni, gli incentivi necessari con incluse scadenze determinate ed obiettivi precisi.

Con un raggio d’azione triennale, il Pan Bio intende effettuare interventi specifici per il settore BIO italiano con una pianificazione strategica. Questo sistema influirà a cascata sui bilanci annuali permettendo una maggiore programmazione di ‘azioni reali’ a dispetto di semplici interventi a campione.

Esistono due obiettivi principali: il primo già approvato dalla PSN PAC che punta alla crescita della superficie nazionale biologica; il secondo invece vuole aumentare i consumi nazionali rafforzando anche l’esportazione con un occhio di riguardo per la filiera “Made in Italy”. Inoltre, verrà ulteriormente affrontato il discorso sull’ampliamento dei distretti biologici integrando così realtà locali con mercati più ampi.

Da sottolineare sono alcuni aspetti che renderanno la semplificazione della transizione verso il biologico: ad esempio lo snellimento della burocrazia per le imprese del settore; l’accesso a corsi di formazione e consulenza; una fiscalizzazione più favorevole alle aziende che intendono convertire gli impianti al biologico o che già lo mettono in pratica; interventi di promozione sociale e nazionale associate al logo stesso.

Interventi previsti dal Piano d’Azione Nazionale (PAN) del Biologico

La L. 23 del 9 marzo 2022 all’art. 7 inquadra da un punto di vista normativo il PAN biologico, prevedendo interventi per:

a) favorire la conversione al metodo biologico delle imprese agricole, agroalimentari e dell’acquacoltura convenzionali, con particolare riguardo ai piccoli produttori agricoli convenzionali di cui all’articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche attraverso l’individuazione e l’utilizzo delle misure previste dalle politiche di sviluppo rurale nonché attraverso un’azione di assistenza tecnica;

b) sostenere la costituzione di forme associative e contrattuali per rafforzare l’organizzazione della filiera dei prodotti biologici, ponendo particolare attenzione al ruolo svolto all’interno della filiera dalle piccole aziende agricole biologiche condotte dai piccoli produttori agricoli di cui all’articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche attraverso la promozione di sistemi di certificazione di gruppo;

c) incentivare il consumo dei prodotti biologici attraverso iniziative di informazione, formazione ed educazione, anche ambientale e alimentare, con particolare riferimento alla ristorazione collettiva;

d) monitorare l’andamento del settore, anche attivando un’integrazione dei dati raccolti sui sistemi informativi, relativi alle superfici in produzione e alle scelte colturali, con le relative rese produttive, al fine di elaborare e diffondere le informazioni rilevanti per la produzione biologica, comprese le informazioni relative alle iniziative adottate dai soggetti pubblici e quelle relative ai risultati della ricerca e della sperimentazione, tramite le attività del Sistema d’informazione nazionale sull’agricoltura biologica (SINAB), in sinergia con le risorse del programma della Rete rurale nazionale. Il monitoraggio è svolto attraverso una piattaforma che raccoglie le informazioni sul settore e ha, in particolare, le seguenti finalità:

1) condividere le informazioni con il Tavolo tecnico e con le autorità locali;

2) fornire servizi agli operatori del settore per lo sviluppo e la valorizzazione

della produzione biologica nazionale, mediante un centro con funzioni di

documentazione e di sportello d’informazione per il pubblico;

e) sostenere e promuovere i distretti biologici di cui all’articolo 13;

f) favorire l’insediamento di nuove aziende nelle aree rurali montane;

g) migliorare il sistema di controllo e di certificazione a garanzia della qualità dei

prodotti biologici attraverso la semplificazione della normativa, l’utilizzo di

strumenti informatici e la predisposizione di interventi di formazione;

h) stimolare le istituzioni e gli enti pubblici affinché utilizzino i metodi della

produzione biologica nella gestione del verde pubblico e prevedano il consumo

di prodotti biologici nelle mense pubbliche e in quelle private in regime di

convenzione;

i) incentivare e sostenere la ricerca e l’innovazione in materia di produzione

biologica, ai sensi dell’articolo 9, comma 1;

l) promuovere progetti di tracciabilità dei prodotti biologici provenienti dai

distretti biologici di cui all’articolo 13, finalizzati alla condivisione dei dati relativi

alle diverse fasi produttive, nonché all’informazione sulla sostenibilità

ambientale, sulla salubrità del terreno, sulla lontananza da impianti inquinanti,

sull’utilizzo di prodotti fitosanitari ecocompatibili e sulle tecniche di lavorazione

e di imballaggio dei prodotti

utilizzate;

m) valorizzare le produzioni tipiche italiane biologiche;

n) promuovere la sostenibilità ambientale con la definizione di azioni per

l’incremento e il mantenimento della fertilità naturale del terreno e l’uso di

metodi di conservazione, confezionamento e distribuzione rispettosi

dell’ambiente.

L’elenco definito dall’articolo di Legge non identifica ovviamente priorità e non

necessariamente deve essere interamente considerato nel primo triennio di

valenza del PAN Biologico, per cui nel contesto attuale mentre i punti a) e f) sono

completamente assolti nell’ambito del PSN PAC, le cui risorse tuttavia potranno

supportare anche altre azioni del PAN Bio, volendo seguire un’articolazione delle

azioni secondo gli assi indicati nel capitolo precedente proponiamo l’articolazione

che segue.

     


     

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