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Notiziario di

Precisazioni utilizzo Stevia rebaudiana

DG PQAI – PQAI 01 – Prot. Uscita N.0072593 del 06/10/2017

Con la presente nota si dà seguito ad alcune richieste di chiarimento da parte degli Organismi di Controllo in merito alla nota n. 59246 del 4 agosto 2017 (allegato), relativa alla possibilità di commercializzare e certificare la Stevia rebaudiana biologica.

I suddetti chiarimenti riguardano essenzialmente la possibilità di utilizzare la Stevia rebaudiana, (pianta intera o parti di essa) come alimento o ingrediente alimentare.

A tal proposito si precisa che la Stevia rebaudiana (pianta intera o parti di essa), può essere esclusivamente utilizzata come ingrediente per tè, infusioni di frutti e tisane da consumare tal quali.

La pianta di Stevia rebaudiana, le foglie fresche e secche della stessa, nonché tè, infusioni di frutti e tisane da consumare tal quali, in cui sia presente come ingrediente la Stevia rebaudiana, possono essere certificati come biologici.

Qualsiasi altro uso della Stevia rebaudiana in campo alimentare non è consentito, in quanto non in linea con la vigente normativa UE.

Per quanto riguarda l’uso della Stevia rebaudiana come dolcificante, esso è consentito solo nella forma di “glucoside steviolico (E960)” per i prodotti convenzionali. Tale additivo infatti non rientra nella lista degli additivi consentiti per le produzioni biologiche di cui all’allegato VIII del reg. (CE) n. 889/08.

In relazione all’uso di Stevia rebaudiana come aromatizzante, ad oggi non risulta alcun aroma a base di Stevia rebaudiana nell’elenco degli aromi e materiali di base utilizzabili per gli alimenti di cui al Reg. (CE) n. 1334/2008.

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