L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 stabilisce i prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione della legislazione biologica dell’UE e i fertilizzanti non sono inclusi in questo elenco di prodotti e pertanto non possono essere certificati come biologici.
Tuttavia, possono essere utilizzati come fattori produttivi nella produzione biologica e, a norma dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848, la Commissione può autorizzare determinati fertilizzanti per l’uso nella produzione biologica e includerli in un elenco ristretto. L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione stabilisce l’elenco dei fertilizzanti che possono essere utilizzati nella produzione biologica nell’UE.
Inoltre, l’articolo 9, paragrafo 3, stabilisce che ” Ai fini e agli usi di cui agli articoli 24 e 25 e all’allegato II, solo i prodotti e le sostanze che sono stati autorizzati a norma di tali disposizioni possono essere utilizzati nella produzione biologica, purché il loro uso nella produzione non biologica sia stato autorizzato anche conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione e, se del caso, conformemente alle disposizioni nazionali basate sul diritto dell’Unione”. 6
Pertanto, è importante contattare le autorità competenti dello Stato membro in cui il prodotto sarà commercializzato e utilizzato.
Un elenco di tali autorità è fornito, per Stato membro, al seguente link:
Infine, l’articolo 31 del regolamento (UE) 2018/848 prevede la possibilità di utilizzare un riferimento indicante che i concimi autorizzati a norma degli articoli 9 e 24 sono stati autorizzati per l’uso nella produzione biologica a norma del regolamento (UE) 2018/848. La disposizione citata prevede un’opzione di etichettatura volontaria di cui sono responsabili gli operatori che vendono fertilizzanti, autorizzati per l’uso nella produzione biologica.