Gli integratori alimentari sono prodotti alimentari conformi alla definizione di cui all’articolo 2, lettera j), del regolamento (CE) n. 178/2002 (legislazione alimentare generale). L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 definisce l’ambito di applicazione della legislazione biologica come applicabile: “ai seguenti prodotti provenienti dall’agricoltura, compresa l’acquacoltura e l’apicoltura, elencati nell’allegato I del TFUE e ai prodotti originari di tali prodotti, qualora tali prodotti siano destinati ad essere prodotti, preparati, etichettati, distribuiti, immessi sul mercato, importati o esportati dall’Unione:
a) prodotti agricoli vivi o non trasformati, compresi sementi e altro materiale riproduttivo vegetale;
b) prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti;
c) mangimi.
Pertanto, solo gli integratori alimentari prodotti a partire da ingredienti agricoli rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento biologico e possono essere etichettati come biologici
Gli integratori alimentari prodotti da vitamine e minerali non rientrano nel campo di applicazione della legislazione biologica dell’UE e non possono essere etichettati come biologici.