Gli agricoltori biologici, come tutti gli agricoltori, possono utilizzare sementi autoprodotte purché rispettino le pertinenti norme orizzontali sulla privativa varietale di cui al regolamento (CE) n. 2100/94 concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali. Da un lato, l’articolo 13 di tale regolamento prevede che il titolare di varietà soggette alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali può autorizzare, a determinate condizioni, la produzione, la riproduzione o la commercializzazione di tali varietà.
Per contro, l’articolo 14 di tale regolamento prevede che, per talune specie di piante agricole, gli agricoltori possono utilizzare liberamente il prodotto del raccolto che hanno ottenuto nella propria azienda, piantando materiali di moltiplicazione di una varietà diversa da una varietà ibrida o sintetica, che è coperta da una privativa comunitaria per ritrovati vegetali a determinate condizioni a fini di moltiplicazione in campo (nella propria azienda).
Infine, l’articolo 15 del regolamento (CE) n. 2100/94 prevede alcune limitazioni degli effetti della privativa comunitaria per ritrovati vegetali. Questi includono “gli atti compiuti allo scopo di allevare, o scoprire e sviluppare altre varietà” che sono considerati come una “esenzione del costitutore”.
Per maggiori informazioni: https://ec.europa.eu/food/plant/plant_property_rights_en